Art. 113
Ripartizioni parziali
Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare l'ottanta per cento delle somme da ripartire, devono essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate:
- 1)ai creditori ammessi con riserva;
- 2)ai creditori opponenti a favore dei quali sono state disposte misure cautelari;
- 3)ai creditori opponenti la cui domanda e' stata accolta ma la sentenza non e' passata in giudicato;
- 4)ai creditori nei cui confronti sono stati proposti i giudizi di impugnazione e di revocazione. Le somme ritenute necessarie per spese future, per soddisfare il compenso al curatore e ogni altro debito prededucibile devono essere trattenute; in questo caso, l'ammontare della quota da ripartire indicata nel primo comma del presente articolo deve essere ridotta se la misura dell'ottanta per cento appare insufficiente. Devono essere altresi' trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato le somme ricevute dalla procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato.
Testo vigente dal 17 luglio 2006, tuttora in vigore · versione 51 su Normattiva