Art. 116 fallimento — Rendiconto del curatore
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Compiuta la liquidazione dell'attivo prima del riparto finale, il curatore presenta al giudice delegato il conto della gestione. Il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria, e fissa l'udienza nella quale ogni interessato puo' presentare le sue osservazioni. L'udienza non puo' essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dal deposito. Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza e' data immediata comunicazione al fallito e ai singoli creditori. Se all'udienza stabilita non sorgono contestazioni o su queste viene raggiunto un accordo, il giudice approva il conto; altrimenti provvede a norma dell'art. 189 del codice di procedura civile, fissando l'udienza innanzi al collegio non oltre i venti giorni successivi.
Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006 · versione 0 su Normattiva