Art. 116 fallimentoRendiconto del curatore

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Compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale, nonche' in ogni caso in cui cessa dalle funzioni, il curatore presenta al giudice delegato l'esposizione analitica delle operazioni contabili e della attivita' di gestione della procedura. Il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria e fissa l'udienza fino alla quale ogni interessato puo' presentare le sue osservazioni o contestazioni. L'udienza non puo' essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dal deposito. Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza, il curatore da' immediata comunicazione ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti ed al fallito, avvisandoli che possono prende visione del rendiconto e presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino all'udienza. Se all'udienza stabilita non sorgono contestazioni o su queste viene raggiunto un accordo, il giudice approva il conto con decreto; altrimenti, fissa l'udienza innanzi al collegio che provvede in camera di consiglio.

Testo vigente dal 17 luglio 2006 al 19 dicembre 2012 · versione 51 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art116 · fonte su Normattiva