Art. 133 fallimento
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Alle spese di omologazione si provvede con le somme liquide del fallimento, mediante prelevamenti disposti dal giudice delegato. Se non vi sono somme liquide, il giudice dispone che si proceda alle spese di omologazione con prenotazione a debito. Per il rimborso delle spese anticipate dall'erario si provvede a norma dell'art. 91.
Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 1 luglio 2002 · versione 0 su Normattiva