Art. 133 fallimento

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Alle spese di omologazione si provvede con le somme liquide del fallimento, mediante prelevamenti disposti dal giudice delegato. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)).

Testo vigente dal 1 luglio 2002 al 17 luglio 2006 · versione 40 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art133 · fonte su Normattiva