Art. 133 fallimento
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Alle spese di omologazione si provvede con le somme liquide del fallimento, mediante prelevamenti disposti dal giudice delegato. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)).
Testo vigente dal 1 luglio 2002 al 17 luglio 2006 · versione 40 su Normattiva