Art. 137 fallimento — Risoluzione del concordato
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Se le garanzie promesse non vengono costituite in conformita' del concordato o se il fallito non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dal concordato e dalla sentenza di omologazione, il curatore deve riferirne al tribunale. Questo ordina la comparizione del fallito e dei fideiussori, se ve ne sono, e con sentenza emessa in camera di consiglio e non soggetta a gravame pronunzia la risoluzione del concordato. Nello stesso modo provvede il tribunale su ricorso di uno o piu' creditori o anche d'ufficio. Con la sentenza che risolve il concordato, il tribunale riapre la procedura di fallimento. La risoluzione non puo' essere pronunziata trascorso un anno dalla scadenza dell'ultimo pagamento stabilito nel concordato. Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.
Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006 · versione 0 su Normattiva