Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Rilevanza - Motivazione non implausibile del giudice 'a quo' - Sussistenza.
In relazione alla rilevanza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 50 e 142 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, censurati, in riferimento agli artt. 2, 3, 41 e 117 della Costituzione, nelle parti in cui fanno automaticamente derivare dalla dichiarazione di fallimento e dalla conseguente iscrizione nel pubblico registro dei falliti la perdita dei diritti civili dell'interessato fino alla pronuncia giudiziale di cancellazione dell'iscrizione nel registro, ancorché questi si trovi nella condizione di richiedere la riabilitazione civile, non è implausibile la motivazione dell'ordinanza di rimessione, secondo la quale i requisiti per la partecipazione ad un concorso, se diversamente non è nei singoli casi stabilito, vanno determinati alla stregua della normativa vigente al momento della scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda, nel caso in esame antecedente l'abrogazione di una delle disposizioni impugnate e la sostituzione dell'altra.
sentenza 39/2008massima n. 32128 Riguarda ancheart. 50 Legge fallimentare
Fallimento e procedure concorsuali - Normativa anteriore al d.lgs. n. 5 del 2006 - Incapacità personali derivanti al fallito dalla dichiarazione di fallimento - Protrazione oltre la chiusura della procedura concorsuale (fino all'esito favorevole del giudizio di riabilitazione) - Lesione dei diritti della persona garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nella interpretazione data dalla Corte di Strasburgo - Ingiustificata equiparazione delle cause del dissesto e carattere genericamente sanzionatorio delle incapacità - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriori censure.
Sono costituzionalmente illegittimi gli articoli 50 e 142 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nel testo anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in quanto stabiliscono che le incapacità personali derivanti al fallito dalla dichiarazione di fallimento perdurano oltre la chiusura della procedura concorsuale. Premesso che, prima dell'abrogazione dell'art. 50 del r.d. n. 267 del 1942 e nella vigenza del testo originario dell'art. 142 del medesimo, il riacquisto dei diritti civili e politici, la cui perdita era automaticamente connessa allo stato di fallito, veniva condizionato al favorevole esito del giudizio di riabilitazione, e premesso altresì che le norme della CEDU devono essere considerate come interposte e che la loro peculiarità, nell'ambito di siffatta categoria, consiste nella soggezione all'interpretazione della Corte di Strasburgo, alla quale gli Stati contraenti, salvo l'eventuale scrutinio di costituzionalità, sono vincolati ad uniformarsi, le norme censurate violano gli artt. 117, primo comma, e 3 della Costituzione, in quanto, in contrasto con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la quale ha ritenuto dette disposizioni lesive dei diritti della persona, perché incidenti sulla possibilità di sviluppare le relazioni col mondo esteriore e foriere, quindi, di un'ingerenza «non necessaria in una società democratica», prevede generali incapacità personali in modo automatico indipendente dalle specifiche cause del dissesto - così equiparando situazioni diverse - e stabilendo che tali incapacità permangono dopo la chiusura del fallimento, assumono, in ogni caso, carattere genericamente sanzionatorio, senza correlarsi alla protezione di interessi meritevoli di tutela. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura. - Sulla qualificazione delle norme della CEDU come norme interposte, ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost., v. le citate sentenze nn. 348 e 349/2007.
sentenza 39/2008massima n. 32129 Riguarda ancheart. 50 Legge fallimentare
Fallimento e procedure concorsuali - Procedimento di esdebitazione - Introduzione dell'istituto ad opera del d.lgs. n. 5 del 2006 e applicabilità solo al soggetto imprenditore fallito e ai fallimenti chiusi dopo l'entrata in vigore del suddetto d.lgs. - Denunciata irrazionalità dell'istituto in sé e, in subordine, ingiustificata disparità di trattamento fra imprenditori assoggettabili e non assoggettabili a fallimento, e fra falliti il cui fallimento sia stato chiuso prima o dopo l'entrata in vigore del d.lgs. - Censure rivolte a normativa non applicabile, 'ratione temporis', nel giudizio 'a quo' - Argomentazioni carenti e contraddittorie in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, lettera a) , numero 13, della legge 14 maggio 2005, n. 80 e dell'art. 142 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come sostituito dall'art. 128 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.. Il rimettente dubita della razionalità dell'istituto della esdebitazione, ritenuto una fondamentale ingiustizia giuridica e morale e, in subordine, censura le norme che lo disciplinano per l'asserita ingiustificata disparità di trattamento che determinerebbero a seconda che i debitori siano o meno assoggettabili al fallimento e, rispetto ai falliti, in base alla circostanza che la chiusura del fallimento sia avvenuta prima o dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006. Non solo non risulta dall'ordinanza di rimessione l'applicabilità nel giudizio principale delle norme censurate, ma altresì, le argomentazioni addotte dal giudice a quo appaiono carenti e contraddittorie: è contraddittorio denunciare l'irrazionalità di una normativa e poi prospettare una disparità di trattamento relativa all'applicabilità ratione temporis della stessa disciplina censurata, in quanto, ove questa seconda censura fosse accolta, si avrebbe un ampliamento della platea dei soggetti cui verrebbe applicata la normativa ritenuta incostituzionale. - Sulla manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza di questioni non motivate in ordine all'applicabilità nei giudizi a quibus delle norme censurate v., citate, ordinanze n. 249, n. 49 e n. 43/2007. - Sulla manifesta inammissibilità di questioni prospettate in termini contraddittori v., citate, da ultimo, ordinanze n. 357 e n. 307/2007.
Riguarda ancheart. 1 legge 80/2005art. 128 d.lgs. 5/2006