Fallimento e procedure concorsuali - Procedimento di esdebitazione - Attivazione, ad istanza del debitore già dichiarato fallito, nell'anno successivo al decreto di chiusura del fallimento - Notificazione ai creditori concorrenti non integralmente soddisfatti del ricorso col quale il debitore chiede di essere ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei loro confronti, nonché del decreto col quale il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio - Mancata previsione - Rilevanza della relativa questione di legittimità costituzionale in assenza di richieste di intervento di creditori ammessi al passivo - Sussistenza - Rigetto dell'eccezione di inammissibilità basata su assunto contrario.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 143 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nel testo introdotto a seguito della entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, censurato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui, in caso di procedimento di esdebitazione attivato ad istanza del debitore nell'anno successivo al decreto di chiusura del fallimento, non prevede se non la necessità della partecipazione dei creditori concorsuali al procedimento di liberazione dei debiti, quantomeno la messa a conoscenza degli stessi, con idoneo mezzo, dell'instaurazione del procedimento, va disattesa l'eccezione di inammissibilità per irrilevanza, non essendovi state richieste di intervento nella procedura di esdebitazione da parte di creditori ammessi al passivo e non integralmente soddisfatti, ovvero che non siano state sollevate esplicite eccezioni da parte di costoro relativamente alla lesione del loro diritto di difesa derivante dalla assenza di forme di pubblicità che rendessero loro nota la pendenza della procedura. Il rimettente, dubitando della legittimità costituzionale della norma censurata proprio nella parte in cui non prevede che i creditori concorsuali non integralmente soddisfatti in sede fallimentare siano informati della intervenuta pendenza della procedura di esdebitazione, dà per presupposto che tali creditori, in quanto ignari di tale pendenza, non abbiano partecipato alla procedura stessa.
Riguarda ancheart. 128 d.lgs. 5/2006
Fallimento e procedure concorsuali - Procedimento di esdebitazione - Attivazione, ad istanza del debitore già dichiarato fallito, nell'anno successivo al decreto di chiusura del fallimento - Notificazione ai creditori concorrenti non integralmente soddisfatti del ricorso col quale il debitore chiede di essere ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei loro confronti, nonché del decreto col quale il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio - Mancata previsione - Violazione del diritto di difesa dei suddetti creditori (non essendo assicurata ad essi, attraverso la conoscenza, ovvero la conoscibilità, della pendenza della procedura, la partecipazione al procedimento) - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 143 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nel testo introdotto a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, limitatamente alla parte in cui esso, in caso di procedimento di esdebitazione attivato, ad istanza del debitore già dichiarato fallito, nell'anno successivo al decreto di chiusura del fallimento, non prevede la notificazione, a cura del ricorrente e nelle forme previste dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, ai creditori concorrenti non integralmente soddisfatti, del ricorso col quale il debitore chiede di essere ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei medesimi creditori, nonché del decreto col quale il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio. Premesso che l'effetto della esdebitazione - pregiudizievole, sotto l'aspetto sostanziale, per la posizione soggettiva dei creditori concorsuali non integralmente soddisfatti - è quello di escludere la possibilità per i creditori concorsuali rimasti solo parzialmente soddisfatti di pretendere, dopo la chiusura del fallimento, il pagamento del loro residuo credito da parte del «debitore già dichiarato fallito», e premesso altresì che la legittimità costituzionale di un procedimento avente natura giurisdizionale si misura, fra l'altro, sull'indefettibile rispetto delle garanzie minime del contraddittorio, la prima e fondamentale delle quali consiste nella necessità che tanto l'attore quanto il contraddittore partecipino o siano messi in condizione di partecipare al procedimento, la disciplina censurata, non prevedendo alcun adempimento volto ad assicurare, attraverso la conoscenza, ovvero la conoscibilità, della pendenza della procedura, detta partecipazione, viola l'art. 24 della Costituzione, non potendo essa trovare giustificazione nelle pur presenti esigenze di celerità e speditezza della procedura, né nella prevista possibilità di proporre reclamo avverso il provvedimento emesso all'esito della procedura, presupponendo comunque la facoltà di impugnazione la conoscenza di un provvedimento soggetto a reclamo. - Sulla necessità che le parti di un procedimento giurisdizionale vi partecipino o siano messe in condizione di parteciparvi, v., citata, sentenza n. 183/1999 ( recte : ordinanza).
Riguarda ancheart. 128 d.lgs. 5/2006