Art. 152 fallimento — Proposta di concordato
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La proposta di concordato per la societa' fallita e' sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale. La proposta e le condizioni del concordato nelle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice devono essere approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale, e nelle societa' per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita' limitata, nonche' nelle societa' cooperative devono essere approvate dall'assemblea straordinaria, salvo che tali poteri siano stati delegati agli amministratori.
Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006 · versione 0 su Normattiva