Art. 152 fallimentoProposta di concordato

La proposta di concordato per la societa' fallita e' sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale. ((La proposta e le condizioni del concordato, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto:

  • a)nelle societa' di persone, sono approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale;
  • b)nelle societa' per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita' limitata, nonche' nelle societa' cooperative, sono deliberate dagli amministratori. In ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui alla lettera b), del secondo comma deve risultare da verbale redatto da notaio ed e' depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2436 del codice civile.))

Testo vigente dal 17 luglio 2006, tuttora in vigore · versione 51 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art152 · fonte su Normattiva