Fallimento e procedure concorsuali - Concordato preventivo - Dichiarazione del tribunale di apertura della procedura - Preventiva valutazione della correttezza della mancata suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei - Mancata previsione - Irragionevolezza - Insufficiente motivazione, in assenza di un diritto vivente, in ordine alle ragioni ritenute ostative ad un'interpretazione conforme a Costituzione - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 163, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in relazione agli artt. 162, comma secondo, e 160, primo comma, lett. c ), del medesimo decreto, nel testo modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non stabilisce che il tribunale dichiara aperta la procedura di concordato preventivo previa valutazione anche della correttezza della mancata suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei. Poiché sull'interpretazione denunciata come in contrasto con l'art. 3 Cost. manca un diritto vivente e nell'ambito di più indirizzi sussiste un orientamento, del quale lo stesso rimettente dà atto, che ha ritenuto conseguibile, mediante un'interpretazione adeguatrice, l'auspicata soluzione nel senso della sindacabilità della scelta del proponente il concordato di non suddividere i creditori in classi, la questione risulta non sufficientemente motivata in ordine alle ragioni che impedirebbero di adottare un'esegesi costituzionalmente corretta della normativa in esame. Per il consolidato insegnamento secondo cui le norme non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali, ma perché è impossibile darne interpretazioni conformi alla Costituzione, avendo dunque il giudice il dovere di adottare, tra più possibili esegesi di una disposizione, quella idonea a fugare ogni dubbio di legittimità costituzionale, v., ex plurimis , le citate ordinanze n. 338/2009 e n. 310/2009. Sull'onere di ricercare un'interpretazione adeguatrice della norma impugnata, a maggior ragione gravante sul giudice a quo in mancanza di un diritto vivente e in relazione a un complesso normativo recentemente modificato e non concordemente interpretato dalla giurisprudenza di merito, v. la citata ordinanza n. 124/2008.
sentenza 98/2010massima n. 34459 Riguarda ancheart. 163 Legge fallimentareart. 160 Legge fallimentare
FALLIMENTO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 162, PRIMO COMMA - PRONUNCIA DEL TRIBUNALE SULLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO - MANCATA PREVISIONE DELL'OBBLIGO DI ORDINARE LA COMPARTIZIONE IN CAMERA DI CONSIGLIO DEL DEBITORE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 162, comma primo, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), nella parte in cui non prevede che il tribunale, prima di pronunciarsi sulla domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, debba ordinare la comparizione in camera di consiglio del debitore per l'esercizio del diritto di difesa. Infatti anche per l'art. 162 valgono le ragioni adotte a proposito dell'art. 147 della stessa legge per ritenere insufficiente, al fine di garantire il diritto di difesa del debitore, la semplice facoltativita' della sua audizione. Peraltro nel sistema della procedura di concordato preventivo non e' dato riscontrare caratteristiche peculiari che consentano una qualsiasi limitazione all'esercizio del diritto di difesa.
FALLIMENTO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 162, SECONDO COMMA - MANCATA PREVISIONE DELL'OBBLIGO DEL TRIBUNALE DI DISPORRE LA COMPARTIZIONE DELL'IMPRENDITORE IN CAMERA DI CONSIGLIO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA PRIMA CHE SI PROVVEDA SULLA DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - VIOLAZIONE DELL'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 162, comma secondo, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui non prevede l'obbligo del tribunale di disporre la compartizione dell'imprenditore in camera di consiglio per l'esercizio del diritto di difesa prima che si provveda sulla dichiarazione di fallimento. (La questione era stata sollevata in relazione alla mancata audizione dell'imprenditore prima della dichiarazione di fallimento e la Corte ha ritenuto che non fosse fondata, essendo sufficiente che il debitore sia stato ascoltato prima dell'inizio della procedura).