Art. 166 fallimento — Pubblicita' del decreto
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Il decreto e' a cura del cancelliere pubblicato mediante affissione alla porta esterna del tribunale e comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese. Esso e' inoltre pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia e nei giornali eventualmente indicati dal tribunale. Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 88.
Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006 · versione 0 su Normattiva