Art. 166 fallimentoPubblicita' del decreto

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006. Leggi il testo vigente →

Il decreto e' a cura del cancelliere pubblicato mediante affissione alla porta esterna del tribunale e comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese. Esso e' inoltre pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia e nei giornali eventualmente indicati dal tribunale. Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 88.

Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art166 · fonte su Normattiva