Art. 166 fallimento — Pubblicita' del decreto
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Il decreto e' pubblicato, a cura del cancelliere, mediante affissione all'albo del tribunale e comunicato in via telematica per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese. Il tribunale puo', inoltre, disporne la pubblicazione in uno o piu' giornali, da esso indicati. Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, si applica la disposizione dell'articolo 88, secondo comma.
Testo vigente dal 17 luglio 2006 al 1 gennaio 2008 · versione 51 su Normattiva