Art. 17 fallimento — Comunicazione e pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento
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La sentenza che dichiara il fallimento e' comunicata per estratto, a norma dell'art. 136 del codice di procedura civile, al debitore, al curatore e al creditore richiedente, non piu' tardi del giorno successivo alla sua data. L'estratto deve contenere il nome delle parti, il dispositivo e la data della sentenza. Nello stesso termine, uguale estratto e' affisso a cura del cancelliere alla porta esterna del tribunale e comunicato al pubblico ministero, all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione, da farsi non oltre il giorno successivo al ricevimento, e alla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione il debitore e' nato o la societa' fu costituita. ((PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313)). L'estratto della sentenza e' inoltre pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia a cura del cancelliere.
Testo vigente dal 28 febbraio 2003 al 17 luglio 2006 · versione 41 su Normattiva