Art. 171 fallimentoConvocazione dei creditori

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Il commissario giudiziale deve procedere alla verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori con la scorta delle scritture contabili presentate a norma dell'art. 161, apportando le necessarie rettifiche. Il commissario giudiziale provvede a comunicare con raccomandata o con telegramma ai creditori un avviso contenente la data di convocazione dei creditori e le proposte del debitore. Quando la comunicazione prevista dal comma precedente e' sommamente difficile per il rilevante numero dei creditori o per la difficolta' di identificarli tutti, il tribunale, sentito il commissario giudiziale, puo' dare l'autorizzazione prevista dall'art. 126. Se vi sono obbligazionisti, il termine previsto dall'art. 163, primo comma n. 2, deve essere raddoppiato. In ogni caso l'avviso di convocazione per gli obbligazionisti e' comunicato al loro rappresentante comune. Sono salve per le imprese esercenti il credito le disposizioni del Regio decreto-legge 8 febbraio 1924, numero 136.

Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 19 dicembre 2012 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art171 · fonte su Normattiva