Art. 172 fallimento — Operazioni e relazione del commissario
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Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno tre giorni prima dell'adunanza dei creditori. Su richiesta del commissario il giudice puo' nominare uno stimatore che lo assista nella valutazione dei beni.
Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 19 dicembre 2012 · versione 0 su Normattiva