Art. 172 fallimento — Operazioni e relazione del commissario
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((Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'adunanza dei creditori. Nello stesso termine la comunica a mezzo posta elettronica certificata a norma dell'articolo 171, secondo comma.)) Su richiesta del commissario il giudice puo' nominare uno stimatore che lo assista nella valutazione dei beni.
Testo vigente dal 19 dicembre 2012 al 21 agosto 2015 · versione 61 su Normattiva