Art. 182-decies fallimento — Coobbligati e soci illimitatamente responsabili
((Ai creditori che hanno concluso gli accordi di ristrutturazione si applica l'articolo 1239 del codice civile. Nel caso in cui l'efficacia degli accordi sia estesa ai creditori non aderenti, costoro conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. Salvo patto contrario, gli accordi di ristrutturazione della societa' hanno efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali, se hanno prestato garanzia, continuano a rispondere per tale diverso titolo, salvo che non sia diversamente previsto.)) 76
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 24 agosto 2021, n. 118
76Il D.L. 24 agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l'art. 20, comma 2) che la presente modifica si applica ai ricorsi di cui all'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ai procedimenti per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., nonche' alle comunicazioni di convenzione di moratoria successive alla data di entrata in vigore del suindicato D.L.
Testo vigente dal 25 agosto 2021, tuttora in vigore · versione 79 su Normattiva