Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Appalti pubblici - Procedure di affidamento - Partecipazione dell'impresa mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) successivamente ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale - Oneri documentali - Denunciata disparità di trattamento e violazione della libertà d'impresa - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle relative questioni.
Sono inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Lazio in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dell'art. 186- bis quinto comma, del r.d. n. 267 del 1942 (legge fallimentare), come introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. h ), del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. nella legge n. 134 del 2012. La disposizione censurata, in tema di oneri documentali gravanti sull'impresa in concordato che intenda partecipare alla gara, non deve necessariamente essere applicata per definire i giudizi a quibus , in base alla prospettazione fornita dal rimettente. Pertanto, l'oggetto del giudizio va individuato nel combinato disposto dell'art. 38, comma 1, lett. a ) e del solo sesto comma dell'indicato art. 186- bis , nella parte in cui esclude dalle gare l'impresa in concordato di continuità mandataria di un raggruppamento temporaneo d'impresa (RTI).
sentenza 85/2020massima n. 43536 Riguarda ancheart. 33 d.l. 83/2012
Appalti pubblici - Procedure di affidamento - Partecipazione dell'impresa mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) successivamente ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale - Esclusione - Lamentata violazione del principio di libera concorrenza - Evocazione di parametro inconferente - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Lazio in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. a ), della Cost. dell'art. 38, comma 1, lett. a ), del d.lgs. n. 163 del 2006 e dell'art. 186- bis , quinto comma, della legge fallimentare (r.d. n. 267 del 1942), come introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. h ), del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modificazioni nella legge n. 134 del 2012. Il parametro evocato è del tutto inconferente, in quanto attribuisce allo Stato la competenza esclusiva, tra l'altro, nella materia dei rapporti dello Stato con l'Unione europea, mentre la censura, pur nella sua laconicità, riferendosi alla tutela della libera concorrenza non attiene al riparto di attribuzioni tra lo Stato e le Regioni. Le stesse conclusioni varrebbero anche ipotizzando che il giudice a quo sia incorso in un refuso, intendendo riferirsi alla lett. e ) del secondo comma dell'art. 117 Cost. ( Precedenti citati: sentenze n. 198 del 2019, n. 63 del 2016, n. 269 e n. 181 del 2014 ).
sentenza 85/2020massima n. 43537 Riguarda ancheart. 33 d.l. 83/2012art. 38 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
Thema decidendum - Censure proposta dalla parte costituita nel giudizio incidentale - Estraneità rispetto a quelle introdotte dall'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 186- bis , quinto comma, della legge fallimentare, sollevate dal TAR Lazio, sono inammissibili le censure prospettate da una parte costituita, in riferimento all'art. 3 Cost. Esse sono infatti ulteriori rispetto a quelle formulate dal giudice a quo . Per costante giurisprudenza costituzionale, non possono essere presi in considerazione, oltre i limiti fissati nell'ordinanza di rimessione, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia che siano stati eccepiti ma non fatti propri dal giudice a quo , sia che siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze. ( Precedenti citati: sentenze. 203 del 2016, n. 56 del 2015, n. 271 del 2011, n. 236 del 2009, n. 56 del 2009 e n. 86 del 2008 ).
sentenza 85/2020massima n. 43538 Prospettazione della questione incidentale - Motivazione non implausibile del rimettente sulla specialità della norma censurata e sulla sua applicazione al caso di specie - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezioni preliminari.
Non sono accolte le eccezioni di inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle questioni sollevate dal Consiglio di Stato nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 186- bis , sesto comma, della legge fallimentare. Risultano non implausibili le ragioni addotte dal giudice a quo sulla permanente vigenza, nella parte censurata, della disposizione indicata, stante la sua specialità rispetto alla disciplina generale, e che trovano conforto negli univoci elementi offerti dall'evoluzione della normativa di riferimento. Anche la motivazione sulla sua applicabilità all'ipotesi del caso di specie supera il vaglio di ammissibilità, poiché il giudice a quo ha dato conto in modo sufficiente e non implausibile della necessità di applicare la norma censurata per definire il processo principale. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, una questione di legittimità può ritenersi validamente posta qualora il giudice a quo fornisca un'interpretazione non implausibile della disposizione contestata che per una valutazione compiuta in una fase meramente iniziale del processo, egli ritenga di voler applicare nel giudizio principale e su cui nutra dubbi non arbitrari di conformità a determinate norme costituzionali. È dunque sufficiente, ai fini della motivazione sulla rilevanza, che il rimettente illustri in modo non implausibile le ragioni che giustificano l'applicazione della disposizione censurata e determinano la pregiudizialità della questione sollevata rispetto alla definizione del processo principale. ( Precedenti citati: sentenze n. 105 del 2018, n. 11 del 2018 e n. 51 del 2015 ).
sentenza 85/2020massima n. 43539 Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Sussistenza dei presupposti per la cessazione della materia del contendere nel giudizio principale - Ininfluenza sul giudizio a quo - Esclusione della restituzione degli atti al rimettente.
Non è accolta la richiesta di restituzione degli atti nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 1, lett. a ), del d.lgs. n. 163 del 2006, e dell'art. 186- bis , sesto comma, della legge fallimentare, poiché nel giudizio principale sarebbe venuta meno la necessità di applicare la disposizione censurata per definire il merito, essendosi verificati i presupposti per una pronuncia di cessazione della materia del contendere. Il giudizio incidentale di costituzionalità è infatti autonomo rispetto al giudizio a quo , nel senso che non risente delle vicende di fatto successive all'ordinanza di rimessione che concernono il rapporto dedotto nel processo principale, come previsto dall'art. 18 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Pertanto, la rilevanza della questione deve essere valutata alla luce delle circostanze sussistenti al momento dell'ordinanza di rimessione, senza che assumano rilievo eventi sopravvenuti, tra i quali deve ritenersi compresa anche la cessazione, per qualsiasi causa, della materia del contendere nel giudizio rimasto sospeso davanti al rimettente. ( Precedenti citati: sentenze n. 264 del 2017, n. 242 del 2014, n. 162 del 2014, n. 120 del 2013, n. 274 del 2011 e n. 42 del 2011 ).
sentenza 85/2020massima n. 43540 Riguarda ancheart. 38 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
Appalti pubblici - Procedure di affidamento - Partecipazione dell'impresa mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) successivamente ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale - Esclusione - Denunciata irragionevolezza, violazione della libertà di iniziativa economica e del principio del buon andamento - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Lazio e dal Consiglio di Stato, sez. quinta, in riferimento complessivamente agli artt. 3, 41 e 97, Cost., dell'art. 38, comma 1, lett. a ), del d.lgs. n. 163 del 2006 e dell'art. 186- bis , sesto comma, della legge fallimentare (r.d. n. 267 del 1942), come introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. h ), del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modificazioni nella legge n. 134 del 2012, il cui combinato disposto esclude dalla partecipazione alle procedure di affidamento la società mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) che si trovi sottoposta a procedure concorsuali. La ratio della disciplina censurata è la tutela dell'interesse pubblico al corretto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. Il differente trattamento - rispetto all'impresa che concorra rispettivamente in forma singola, o in qualità di mandante di un RTI, o anche come mandataria di imprese che si costituiranno in consorzio - riservato all'impresa in esame trova giustificazione nella diversa modalità della sua partecipazione alla gara e, in caso di aggiudicazione, al rapporto contrattuale, escludendosi pertanto anche la violazione del principio di uguaglianza. Né l'irragionevolezza dell'esclusione emerge in confronto al caso del fallimento della mandataria di un RTI in corso di contratto, nel quale si consente alla stazione appaltante di proseguire il rapporto con un altro operatore economico che sia costituito mandatario, stante la diversa ratio , diretta a tutelare il diverso interesse pubblico a evitare il recesso dal rapporto in corso sino alla sua completa esecuzione. Va esclusa, infine, anche l'intrinseca irragionevolezza della scelta operata dalla norma censurata, perché essa è il frutto del complesso bilanciamento, rimesso alla discrezionalità del legislatore, tra l'interesse della stazione appaltante al corretto e puntuale adempimento della prestazione affidata, in conformità con il principio di buon andamento e dell'utilità sociale come limite all'esercizio della libertà di iniziativa economica, e l'interesse al superamento della crisi dell'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, la violazione del principio di uguaglianza sussiste qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili. ( Precedenti citati: sentenze n. 155 del 2014, n. 108 del 2006, n. 340 del 2004 e n. 136 del 2004 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, la tutela costituzionale della sfera dell'autonomia privata non è assoluta, in quanto non è configurabile una lesione della libertà d'iniziativa economica allorché l'apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all'utilità sociale, come sancito dall'art. 41, secondo comma, Cost., purché, per un verso, l'individuazione di quest'ultima non appaia arbitraria e, per altro verso, gli interventi del legislatore non la perseguano mediante misure palesemente incongrue. ( Precedenti citati: sentenze n. 203 del 2016, n. 56 del 2015, n. 247 del 2010, n. 152 del 2010 e n. 167 del 2009 ).
sentenza 85/2020massima n. 43541 Riguarda ancheart. 38 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.art. 33 d.l. 83/2012