Art. 190 fallimento — Provvedimenti del giudice delegato
Articolo abrogato dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
Abrogato dal 17 luglio 2006 · versione 51 su Normattiva
Articolo abrogato dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
Abrogato dal 17 luglio 2006 · versione 51 su Normattiva
3 versioni dal 1942
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
PROCEDURE CONCORSUALI - TERMINE PER IL RECLAMO AVVERSO IL DECRETO DEL GIUDICE DELEGATO CHE DICHIARA CESSATI GLI EFFETTI DELLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - DECORRENZA DALLA DATA DEL PROVVEDIMENTO INVECE CHE DA QUELLA DELLA SUA COMUNICAZIONE ALL'INTERESSATO - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - R.D. 16 MARZO 1942 N. 267, ART. 190, COMMA SECONDO. - COST., ART. 24.
PROCEDURE CONCORSUALI Del diritto costituzionale di difesa fa parte integrante il diritto dei soggetti interessati ad impugnare determinati atti processuali di essere posti in grado di averne tempestiva conoscenza, in modo da potere utilizzare, nella loro interezza, i termini legali di decadenza di volta in volta prestabiliti dalla legge per l'esperimento del gravame e, pertanto, e' costituzionalmente illegittimo l'art. 190, secondo comma, della legge fallimentare, il quale, prevedendo che il termine per il reclamo avverso il decreto del giudice delegato dichiarativo della cessazione degli effetti della procedura di amministrazione controllata decorra dalla data del provvedimento e non da quella della sua rituale comunicazione all'interessato, impone a quest'ultimo oneri di diligenza non compatibili con la suddetta possibilita' di integrale utilizzazione del termine stesso. - cfr. S.nn. 255/1974; 120/1986 e 156/1986).
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Una declaratoria di illegittimità costituzionale rimuove la norma con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima della pronuncia, se non esauriti.
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 190, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare) nella parte in cui fa decorrere il termine di decadenza di dieci giorni per il reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato di cessazione degli effetti dell'amministrazione controllata, dalla data del decreto anziché dalla sua rituale comunicazione all'i…
ECLI:IT:COST:1988:881 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 246 — Provvedimenti del giudice delegato
I reclami contro i provvedimenti del giudice delegato sono regolati dalle nuove disposizioni, sempreche' le cause relative non siano gia' state assegnate a sentenza.…
Art. 188
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5…
Art. 164 — Decreti del giudice delegato
I decreti del giudice delegato sono soggetti a reclamo a norma dell'articolo 26.…
Art. 4
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5…
Art. 203 — Assunzione fuori della circoscrizione del tribunale
Se i mezzi di prova debbono assumersi fuori della circoscrizione del tribunale, il giudice istruttore delega a procedervi il giudice istruttore del luogo, salvo che le parti richiedano concordemente e il presidente del tribunale consenta che vi si trasferisca …
Art. 8
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5…
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art190 · fonte su Normattiva