Art. 190 fallimento

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 agosto 1988 al 17 luglio 2006. Leggi il testo vigente →

Se le maggioranze prescritte sono raggiunte, il giudice delegato, tenuto conto del parere dei creditori intervenuti all'adunanza, nomina con decreto un comitato di tre o cinque creditori che assiste il commissario giudiziale. Contro il decreto del giudice delegato e' ammesso reclamo da parte di ogni interessato entro dieci giorni dalla sua data. Il tribunale decide in camera di consiglio con decreto non soggetto a gravame.23

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

23

La Corte Costituzionale con sentenza 7 - 26 luglio 1988 n. 881 (in G.U. 1a s.s. 3/08/1988 n. 31) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 190, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare) nella parte in cui fa decorrere il termine di decadenza di dieci giorni per il reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato di cessazione degli effetti dell'amministrazione controllata, dalla data del decreto anziche' dalla sua rituale comunicazione all'interessato.".

Testo vigente dal 4 agosto 1988 al 17 luglio 2006 · versione 22 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art190 · fonte su Normattiva