Art. 190 fallimento
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5
Testo vigente dal 17 luglio 2006, tuttora in vigore · versione 51 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5
Testo vigente dal 17 luglio 2006, tuttora in vigore · versione 51 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
3 versioni dal 1942
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
PROCEDURE CONCORSUALI - TERMINE PER IL RECLAMO AVVERSO IL DECRETO DEL GIUDICE DELEGATO CHE DICHIARA CESSATI GLI EFFETTI DELLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - DECORRENZA DALLA DATA DEL PROVVEDIMENTO INVECE CHE DA QUELLA DELLA SUA COMUNICAZIONE ALL'INTERESSATO - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - R.D. 16 MARZO 1942 N. 267, ART. 190, COMMA SECONDO. - COST., ART. 24.
PROCEDURE CONCORSUALI Del diritto costituzionale di difesa fa parte integrante il diritto dei soggetti interessati ad impugnare determinati atti processuali di essere posti in grado di averne tempestiva conoscenza, in modo da potere utilizzare, nella loro interezza, i termini legali di decadenza di volta in volta prestabiliti dalla legge per l'esperimento del gravame e, pertanto, e' costituzionalmente illegittimo l'art. 190, secondo comma, della legge fallimentare, il quale, prevedendo che il termine per il reclamo avverso il decreto del giudice delegato dichiarativo della cessazione degli effetti della procedura di amministrazione controllata decorra dalla data del provvedimento e non da quella della sua rituale comunicazione all'interessato, impone a quest'ultimo oneri di diligenza non compatibili con la suddetta possibilita' di integrale utilizzazione del termine stesso. - cfr. S.nn. 255/1974; 120/1986 e 156/1986).
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Una declaratoria di illegittimità costituzionale rimuove la norma con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima della pronuncia, se non esauriti.
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 190, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare) nella parte in cui fa decorrere il termine di decadenza di dieci giorni per il reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato di cessazione degli effetti dell'amministrazione controllata, dalla data del decreto anziché dalla sua rituale comunicazione all'i…
ECLI:IT:COST:1988:881 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art190 · fonte su Normattiva