Art. 192 fallimento — Relazioni dell'amministrazione e revoca dell'amministrazione controllata
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Il commissario giudiziale riferisce ogni due mesi al giudice delegato sull'andamento dell'impresa. Il commissario giudiziale e il comitato dei creditori devono inoltre denunciare al giudice delegato i fatti che consigliano la revoca dell'amministrazione controllata, non appena ne vengano a conoscenza. Se in qualunque momento risulta che l'amministrazione controllata non puo' utilmente essere continuata, il giudice delegato, promuove dal tribunale la dichiarazione di fallimento, salva la facolta' dell'imprenditore di proporre il concordato preventivo secondo le disposizioni del titolo precedente.
Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006 · versione 0 su Normattiva