Art. 193 fallimentoFine dell'amministrazione controllata

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Il debitore che dimostra di essere in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni puo' chiedere al tribunale anche prima del termine stabilito la cessazione della procedura. In tal caso il tribunale provvede con decreto pubblicato a norma dell'art. 17. Se al termine dell'amministrazione controllata risulta che l'impresa non e' in condizioni di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, si applica il terzo comma dell'articolo precedente.

Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art193 · fonte su Normattiva