Art. 20 fallimento

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Se il fallito muore durante il giudizio di opposizione, il giudizio prosegue in confronto delle persone indicate nell'art. 12, osservate le disposizioni degli articoli 299 e seguenti del codice di procedura civile.

Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 1 gennaio 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art20 · fonte su Normattiva