Art. 20 fallimento
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Se il fallito muore durante il giudizio di opposizione, il giudizio prosegue in confronto delle persone indicate nell'art. 12, osservate le disposizioni degli articoli 299 e seguenti del codice di procedura civile.
Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 1 gennaio 2008 · versione 0 su Normattiva