Art. 204
Commissario liquidatore
Il commissario liquidatore procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell'autorita' che vigila sulla liquidazione, e sotto il controllo del comitato di sorveglianza. Egli prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, le scritture contabili e gli altri documenti dell'impresa, richiedendo, ove occorra, l'assistenza di un notaio. Il commissario liquidatore forma quindi l'inventario, nominando se necessario, uno o piu' stimatori per la valutazione dei beni.
Testo vigente dal 6 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva