Art. 221
Fallimento con procedimento sommario
Se al fallimento si applica il procedimento sommario le pene previste in questo capo sono ridotte fino al terzo.
Testo vigente dal 6 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Fallimento con procedimento sommario
Se al fallimento si applica il procedimento sommario le pene previste in questo capo sono ridotte fino al terzo.
Testo vigente dal 6 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art221 · fonte su Normattiva