Art. 221
Fallimento con procedimento sommario
Se al fallimento si applica il procedimento sommario le pene previste in questo capo sono ridotte fino al terzo.
Testo vigente dal 6 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Fallimento con procedimento sommario
Se al fallimento si applica il procedimento sommario le pene previste in questo capo sono ridotte fino al terzo.
Testo vigente dal 6 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Collegamenti
Art. 217 — Bancarotta semplice
E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se e' dichiarato fallito, l'imprenditore, che, fuori dai casi preveduti nell'articolo precedente: 1) ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica; 2) ha consumato…
Art. 571 — Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina
… dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi. Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art221 · fonte su Normattiva