Art. 222
Fallimento delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice
Nel fallimento delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice le disposizioni del presente capo si applicano ai fatti commessi dai soci illimitatamente responsabili.
Testo vigente dal 6 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva