Art. 227
Reati dell'institore
All'institore dell'imprenditore, dichiarato fallito, il quale nella gestione affidatagli si e' reso colpevole dei fatti preveduti negli articoli 216, 217, 218 e 220 si applicano le pene in questi stabilite.
Testo vigente dal 6 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva