Art. 230 fallimentoOmessa consegna o deposito di cose del fallimento

Il curatore che non ottempera all'ordine del giudice di consegnare o depositare somme o altra cosa del fallimento, ch'egli detiene a causa del suo ufficio, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire diecimila. Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a lire tremila.

Testo vigente dal 6 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art230 · fonte su Normattiva