Art. 336 c.c.i.i. — Omessa consegna o deposito di cose della liquidazione giudiziale
Il curatore che non ottempera all'ordine del giudice di consegnare o depositare somme o altra cosa della liquidazione giudiziale, ch'egli detiene a causa del suo ufficio, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 1.032. Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a euro 309.
Testo vigente dal 14 febbraio 2019, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva