Art. 234 fallimento — Esercizio abusivo di attivita' commerciale
Chiunque esercita un'impresa commerciale, sebbene si trovi in stato d'inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a lire mille.
Testo vigente dal 6 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva