Art. 140-bisEsercizio abusivo dell'attivita'

(( Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l'attivita' di agente in attivita' finanziaria senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e' punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329. 2. Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l'attivita' di mediatore creditizio senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, e' punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329.)) ((37))

Testo vigente dal 19 settembre 2010, tuttora in vigore · versione 46 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art140bis · fonte su Normattiva