Art. 259 fallimento — Piccoli fallimenti
Per i piccoli fallimenti in corso all'entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni anteriori.
Testo vigente dal 6 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Per i piccoli fallimenti in corso all'entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni anteriori.
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Spiegazione
Spiegazione generata
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 260 — Concordato preventivo
La procedura di concordato preventivo, per la quale prima dell'entrata in vigore del presente decreto sia intervenuto il decreto previsto dall'art. 4 della legge 24 maggio 1903, n. 197, sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti, prosegue…
Art. 242 — Disposizione generale
Gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata prima della entrata in vigore del presente decreto sono regolati dalle leggi anteriori. Tuttavia le forme del procedimento stabilite dal presente decreto si applicano anche alle procedure di fallimento…
Art. 261 — Liquidazione coatta amministrativa
Le liquidazioni coatte amministrative in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto proseguono secondo le disposizioni anteriori. Se per un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa e' in corso la procedura di fallimento o di concordato…
Art. 266 — Disposizioni abrogate
Con l'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni del codice di commercio approvato con legge 2 aprile 1882, n. 681, relative al fallimento, le disposizioni della legge 24 maggio 1903, n. 197, sul concordato preventivo e sulla procedura…
Art. 250 — Accertamento del passivo
… quando il verbale di verificazione dei crediti e' stato chiuso prima dell'entrata in vigore del presente decreto, prosegue secondo le norme anteriori. Per i fallimenti dichiarati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle domande di…
Art. 256 — Riabilitazione civile
Anche per i fallimenti dichiarati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto il fallito, che non ha gia' ottenuto la cancellazione dall'albo dei falliti a norma delle leggi anteriori, puo' chiedere la riabilitazione civile secondo le norme…
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art259 · fonte su Normattiva