Art. 261 fallimentoLiquidazione coatta amministrativa

Le liquidazioni coatte amministrative in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto proseguono secondo le disposizioni anteriori. Se per un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa e' in corso la procedura di fallimento o di concordato questa prosegue fino al suo compimento.

Testo vigente dal 6 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art261 · fonte su Normattiva