Art. 261 fallimento — Liquidazione coatta amministrativa
Le liquidazioni coatte amministrative in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto proseguono secondo le disposizioni anteriori. Se per un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa e' in corso la procedura di fallimento o di concordato questa prosegue fino al suo compimento.
Testo vigente dal 6 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva