Art. 260 fallimentoConcordato preventivo

La procedura di concordato preventivo, per la quale prima dell'entrata in vigore del presente decreto sia intervenuto il decreto previsto dall'art. 4 della legge 24 maggio 1903, n. 197, sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti, prosegue secondo le disposizioni anteriori. Ma il giudizio di omologazione e' regolato dalle nuove disposizioni. Per i giudizi di omologazione in corso e per gli effetti e le modalita' di esecuzione del concordato si applicano le disposizioni dell'art. 255, commi secondo, terzo e quarto.

Testo vigente dal 6 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art260 · fonte su Normattiva