Art. 28 fallimento — Requisiti per la nomina a curatore
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Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore:
- a)avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;
- b)studi professionali associati o societa' tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
- c)coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in societa' per azioni, dando prova di adeguate capacita' imprenditoriali e purche' non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento. Nel provvedimento di nomina, il tribunale indica le specifiche caratteristiche e attitudini del curatore. Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, nonche' chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento.
Testo vigente dal 17 luglio 2006 al 1 gennaio 2008 · versione 51 su Normattiva