Art. 37 fallimento — Revoca del curatore
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Il tribunale puo' in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d'ufficio, revocare il curatore. Il tribunale provvede con decreto, sentiti il curatore ed il pubblico ministero.
Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006 · versione 0 su Normattiva