Art. 40 fallimento — Nomina del comitato
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Il comitato dei creditori deve essere costituito entro dieci giorni dal decreto previsto dall'art. 97; puo' essere costituito in via provvisoria anche prima di detto termine, se il giudice lo ritiene opportuno. Il comitato e' nominato con provvedimento del giudice delegato ed e' composto di tre o cinque membri scelti fra i creditori, fra i quali lo stesso giudice nomina il presidente del comitato. Il giudice delegato puo' sostituire i membri del comitato.
Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006 · versione 0 su Normattiva