PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CAPACITA' GIURIDICA E DI AGIRE DEL FALLITO - LIMITAZIONI - CONSEGUENZA DELLA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO - IMPUGNAZIONE DELLE NORME RELATIVE ALLE LIMITAZIONI IN UN GIUDIZIO AVENTE AD OGGETTO LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - ASSOLUTO DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Le limitazioni della capacita' giuridica e della capacita' di agire del fallito sono effetti contestuali ed inscindibili della sentenza dichiarativa di fallimento, ma non costituiscono una pregiudiziale necessaria, con carattere di strumentalita', rispetto all'assoggettabilita' alla procedura concorsuale. Non incidendo sulla decisione sono pertanto inammissibili per assoluto difetto di rilevanza le questioni di legittimita' costituzionale (a tali limitazioni attinenti) degli artt. 348, 350 n. 5, 2221 e 2382 cod. civ.; 1 (nella parte relativa alla procedura di fallimento), 5, 16, 18, 48, 49, 50, 186, 193, 215, 216, 217 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267; 23 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12; 9 della legge 10 aprile 1951, n. 287; 3 della legge 11 gennaio 1951, n. 56; 2, n. 2, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058; 11, lett. b, della legge 22 maggio 1913, n. 468; 17, n. 2, della legge 27 novembre 1933, n. 1578; 6 e 13 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293; 21, n. 3, della legge 10 febbraio 1962, n. 57, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 15, 16, 21, 24, 27 e 48 Cost., in giudizio concernente come obbiettivo immediato l'assoggettamento o meno dell'insolvente alla procedura concorsuale.
Riguarda ancheart. 13 legge 1293/1957r.d. 262/1942legge 1578/1933art. 6 legge 1293/1957art. 186 Legge fallimentareart. 49 Legge fallimentaree altri 18