Art. 7 fallimento — Iniziativa del pubblico ministero
Il pubblico ministero presenta la richiesta di cui al primo comma dell'articolo 6:
- 1)quando l'insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilita' o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore;
- 2)quando l'insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile.
Testo vigente dal 17 luglio 2006, tuttora in vigore · versione 51 su Normattiva