Art. 7 fallimento — Iniziativa del pubblico ministero
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Quando l'insolvenza risulta dalla fuga o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore, il procuratore del Re Imperatore che procede contro l'imprenditore deve richiedere il tribunale competente per la dichiarazione di fallimento.
Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006 · versione 0 su Normattiva