Art. 70 fallimentoEffetti della revocazione

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I beni, che il coniuge del fallito ha acquistato a titolo oneroso nel quinquennio anteriore alla dichiarazione di fallimento, si presumono di fronte ai creditori, salvo prova contraria, acquistati con danaro del fallito e si considerano proprieta' di lui. Il curatore e' legittimato ad apprenderne il possesso. Se i beni stessi furono nel frattempo alienati o ipotecati, la revocazione a danno del terzo non puo' aver luogo se questi prova la sua buona fede.

Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 15 maggio 2005 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art70 · fonte su Normattiva