Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
FALLIMENTO - ACQUISTI EFFETTUATI DAL CONIUGE DEL FALLITO NEL QUINQUENNIO ANTERIORE ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - PRESUNZIONE MUCIANA - APPLICABILITA' DELLA NORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE DEL 1942, CHE LA PREVEDE, ANCHE IN SEGUITO ALLA LEGGE DEL 1975 PER LA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA, IN REGIME DI SEPARAZIONE CONVENZIONALE DEI BENI - DENUNCIATA "IRRAGIONEVOLEZZA SOPRAVVENUTA" PER IL CONTRASTO TRA LA DISPOSIZIONE IMPUGNATA, IN QUANTO PRESUPPONE UNA SUDDITANZA ECONOMICA DEL CONIUGE DELL'IMPRENDITORE, E I PRINCIPI DELLA RIFORMA RIGUARDO ALLA PARITA' DEI CONIUGI ANCHE NEGLI ASPETTI DEL LAVORO E DELLE SFERE PATRIMONIALI - CONFIGURABILITA' DI QUESTIONE, NON DI COSTITUZIONALITA' MA DI INTERPRETAZIONE, DI ESCLUSIVA COMPETENZA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - INAMMISSIBILITA'.
Le disarmonie e le incongruenze, denunciate dal giudice 'a quo' sotto il profilo della "irragionevolezza sopravvenuta" - e che indubbiamente sussistono - tra la "presunzione muciana", in quanto tuttora operante, nei confronti del coniuge del fallito, in forza dell'impugnato art. 70 della legge fallimentare, in regime di separazione convenzionale dei beni, e le linee fondamentali della riforma del diritto di famiglia (ex l. 19 maggio 1975, n. 151) in quanto ispirata al principio della parita' dei coniugi anche riguardo agli aspetti del lavoro e delle sfere patrimoniali, con maggiore aderenza all'odierna realta' sociale delle famiglie - che esclude la sudditanza economica del coniuge dell'imprenditore presupposta dalla presunzione 'de qua' e in cui la effettivita' degli acquisti personali dei coniugi e' "normale ricorrenza" - si risolvono prevalentemente in contrasti tra la norma censurata (come interpretata dal giudice rimettente) ed altre norme dello stesso rango, le quali, pur configurandosi come corretta attuazione dei principi della Costituzione, non partecipano tuttavia della forza di questi. Pertanto, trattandosi di aspetti irragionevoli ma che non attengono all'ambito costituzionale, la loro soluzione - in modo ad esempio analogo a quanto avvenuto per l'ipotesi di comunione legale - resta affidata all'attivita' ermeneutica di competenza dell'autorita' giudiziaria. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto gli anzidetti profili - dell'art. 70, r.d. 16 marzo 1942, n. 267). red.: S.P.
FALLIMENTO - ACQUISTI EFFETTUATI DAL CONIUGE DEL FALLITO NEL QUINQUENNIO ANTERIORE ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - PRESUNZIONE MUCIANA - APPLICABILITA' DELLA NORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE DEL 1942, CHE LA PREVEDE, ANCHE IN SEGUITO ALLA LEGGE DEL 1975 PER LA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA, IN REGIME DI SEPARAZIONE CONVENZIONALE DEI BENI - VIZI DI IRRAGIONEVOLEZZA RILEVATI IN RELAZIONE AI PRESUPPOSTI E ALLE FINALITA' DELLA SEPARAZIONE CONVENZIONALE DEI BENI, ALLA INAPPLICABILITA' DELLA NORMA, SECONDO LA GIURISPRUDENZA, IN REGIME DI COMUNIONE DEI BENI, ED ALLA EVENTUALE APPLICABILITA', O INAPPLICABILITA', DELLA STESSA, IN REGIME DI SEPARAZIONE GIUDIZIALE DEI BENI, NONCHE' IN RELAZIONE ALLA SUA POSSIBILE OPERATIVITA' ANCHE NEI CASI DI SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - QUESTIONI PROSPETTABILI SUL TERRENO DELL'INTERPRETAZIONE INNANZI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA O, IN QUANTO IMPLICANTI SCELTE TRA DIVERSE SOLUZIONI, IN SEDE LEGISLATIVA - INAMMISSIBILITA'.
A sostegno della questione di legittimita' costituzionale sollevata, riguardo alla "presunzione muciana", in quanto tuttora applicabile, nei confronti del coniuge del fallito, in forza dell'art. 70 della legge fallimentare, in regime di separazione convenzionale dei beni, il giudice 'a quo' deduce, fra l'altro, che la norma impugnata sarebbe viziata da irrazionalita', dato che: a) nell'attuale assetto dei rapporti patrimoniali della famiglia la separazione dei beni non costituisce piu' un "regime legale", ma, com risultato di una apposita convenzione, oltre a ricollegarsi statisticamente ad una situazione in cui entrambi i coniugi hanno proprie e distinte fonti di reddito, svela appunto l'intenzione di evitare commistioni di patrimoni; b) qualora la "presunzione muciana" si ritenesse applicabile anche nell'ipotesi di separazione giudiziale dei beni, di cui all'art. 193 cod. civ., dovrebbe considerarsi che non di rado il passaggio dal regime di comunione legale - in cui secondo la giurisprudenza la "presunzione muciana" e' inapplicabile - al regime di separazione giudiziale, e' richiesto dal coniuge dell'imprenditore - e tutelato come scelta cautelativa dal legislatore - proprio al fine - che la conseguente applicabilita' della "presunzione muciana" vanificherebbe - di sottrarsi da situazioni di disordine negli affari del consorte; mentre, se invece la "presunzione muciana" si ritenesse inapplicabile nel regime di separazione giudiziale, sarebbe contraddittorio applicarla nel regime, sostanzialmente identico, della separazione convenzionale; c) l'effetto della muciana potrebbe assurdamente prodursi anche nel caso di separazione personale dei coniugi. Poiche', pero', tali censure potrebbero essere controbilanciate da opposte esigenze di mantenimento della presunzione "de qua": quali l'apprestamento di un rimedio rapido al frequente abuso di sottrazione dei beni alla responsabilita' patrimoniale del fallito e la maggiore facilita' per il coniuge di dare la prova contraria, rispetto alle maggiori difficolta' per i creditori, obbligati ad esperire piu' complesse azioni di simulazione o di intestazione fiduciaria, le lamentate incompatibilita' vanno risolte in via interpretativa o - in quanto implicano articolate risposte eccedenti i poteri della Corte costituzionale - attraverso una serie di auspicabili rimedi legislativi. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto i cennati profili - dell'art. 70, r.d. 16 marzo 1942, n. 267). - V. la precedente massima A. red.: S.P.
FALLIMENTO - ACQUISTI EFFETTUATI DAL CONIUGE DEL FALLITO NEL QUINQUENNIO ANTERIORE ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - PRESUNZIONE MUCIANA - APPLICABILITA' DELLA NORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE DEL 1942, CHE LA PREVEDE, ANCHE IN SEGUITO ALLA LEGGE DEL 1975 PER LA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA, IN REGIME DI SEPARAZIONE CONVENZIONALE DEI BENI - DENUNCIATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CASI DI FAMIGLIE DI FATTO, O DI FAMIGLIE LEGITTIME IN REGIME DI COMUNIONE LEGALE, IN CUI LA NORMA IMPUGNATA NON E' OPERATIVA, CON INCIDENZA SUI PRINCIPI COSTITUZIONALI POSTI A TUTELA DELLA FAMIGLIA - NECESSITA' DI UN BILANCIAMENTO CON LE CONTRAPPOSTE ESIGENZE DI TUTELA DEI CREDITORI E DELLE REGOLE DI MERCATO E QUINDI, ATTRAVERSO LA SCELTA TRA DIVERSE POSSIBILI SOLUZIONI, DI UN ARTICOLATO AUSPICABILE INTERVENTO DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Le deduzioni svolte dal giudice 'a quo' riguardo alla "presunzione muciana", in quanto applicabile, nei confronti del coniuge del fallito, in forza dell'art. 70 della legge fallimentare, nel regime di separazione convenzionale dei beni, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 Cost., per la disparita' di trattamento che la norma impugnata introdurrebbe in danno delle famiglie che abbiano scelto tale regime patrimoniale, sia all'esterno, rispetto a famiglie di fatto e ad altre forme di libera convivenza, sia, all'interno stesso della famiglia legittima, rispetto ai nuclei che abbiano optato per il regime di comunione legale - tutti del pari sottratti alla sfera di operativita' della disposizione ' de qua' - nonche' per la conseguente disparita' di trattamento che verrebbe a crearsi anche tra creditori (nell'uno o nell'altro regime patrimoniale) e tra creditori dell'uno o dell'altro coniuge, non sono sufficienti a motivare la denunciata incostituzionalita'. Un ipotetico accoglimento di tali censure, infatti, - pur potendosi riconoscere che l'art. 31 Cost. non si limita ad impegnare la Repubblica ad interventi di promozione sociale a tutela della famiglia, ma implica altresi' il divieto per il legislatore di introdurre discipline sfavorevoli alla famiglia stessa - comporterebbe una scelta tra diverse soluzioni nel ridisegnare il giusto bilanciamento delle esigenze dei rapporti fra coniugi rispetto a quelle dei creditori e delle regole di mercato, potendosi riconsiderare la permanenza della giustificazione della presunzione, o la sua disciplina in modo articolato rispetto ai diversi regimi patrimoniali della famiglia. Il che rende auspicabile un intervento legislativo, finalizzato ad un razionale riordino della materia, in cui , fra l'altro, si tengano presenti gli altri ordinamenti europei. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 Cost. - sotto i cennati profili - dell'art. 70, r.d. 16 marzo 1942, n. 267). - Riguardo alla "presunzione muciana", su questione, formulata pero' in termini diversi, e prima dell'entrata in vigore della legge di riforma del diritto di famiglia, v. S. n. 195/1975 ed inoltre, per la dichiarazione di incostituzionalita' pronunciata sul par. 45 K.O. - prevedente analoga presunzione - v. la sentenza 24 luglio 1968 dalla Corte costituzionale tedesca. Riguardo alla abolizione dello stesso istituto, in Francia, attraverso la sostituzione della norma che lo prevedeva, dell'art. 542 del 'code de commerce', v. la legge 13 luglio 1967, n. 563. Riguardo al divieto di donazioni tra coniugi e al c.d. cumulo dei redditi, v. poi, rispettivamente, S. n. 91/1973 e S. n. 179/1976. red.: S.P.
FALLIMENTO - AZIONI DI RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE E SEPARAZIONE DI COSE MOBILI - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 70 (PRESUNZIONE MUCIANA) - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 2, 3, 24 E 29 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 70 legge fallimentare R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sollevata dal giudice del Tribunale di Avezzano, delegato al fallimento della societa' Massimo Del Fante ed altri, in riferimento agli artt. 2, 24 e 29, secondo comma, della Costituzione. La presunzione non viola i citati articoli della Costituzione perche': concerne non la sola moglie ma il coniuge del fallito; ha riferimento ad un acquisto limitato al quinquennio anteriore alla dichiarazione di fallimento ed ammette la prova contraria; non si ravvisa alcun contrasto con l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi o incidenza su "limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unita' familiare".