Art. 71 fallimentoEffetti della revocazione

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Colui che per effetto della revoca prevista nelle disposizioni precedenti ha restituito quanto aveva ricevuto e' ammesso al passivo fallimento per il suo eventuale credito.

Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art71 · fonte su Normattiva