Art. 78 fallimentoConto corrente, mandato, commissione

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I contratti di conto corrente, di mandato e di commissione si sciolgono per il fallimento di una delle parti.

Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art78 · fonte su Normattiva