Art. 2761 c.c.Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del depositario e del sequestratario

[1]((I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore o dallo spedizioniere hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite finche' queste rimangono presso di lui. Tale privilegio puo' essere esercitato anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui e' sorto il credito purche' tali trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative.

[2]I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato.

[3]Qualora il mandatario abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante, il suo credito ha il privilegio di cui all'articolo 2752.

[4]I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro.

[5]Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 2756)).

Testo vigente dal 1 gennaio 2022, tuttora in vigore · versione 313 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2761 · fonte su Normattiva