Art. 85 fallimento — Apposizione dei sigilli da parte del giudice di pace
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5
Testo vigente dal 17 luglio 2006, tuttora in vigore · versione 51 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5
Testo vigente dal 17 luglio 2006, tuttora in vigore · versione 51 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
4 versioni dal 1942
Collegamenti
Art. 763 — Provvedimento di rimozione
La rimozione dei sigilli e' ordinata con decreto dal giudice di pace su istanza di alcuna delle persone indicate nell'articolo 753 numeri 1, 2 e 4. (88) (90) 155 160 179 Nei casi previsti nell'articolo 754 puo' essere ordinata anche d'ufficio e, se ricorrano le…
Art. 767 — Alterazioni nello stato dei sigilli
L'ufficiale che procede alla rimozione dei sigilli deve innanzitutto riconoscerne lo stato. Se trova in essi qualche alterazione, deve sospendere ogni operazione ulteriore, facendone immediatamente rapporto al giudice, il quale si trasferisce sul luogo per le …
Art. 84 — Dei sigilli
… procede, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore. Il curatore puo' richiedere l'assistenza della forza pubblica. Se i beni…
Art. 188
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5…
Art. 764 — Opposizione
Chiunque vi ha interesse puo' fare opposizione alla rimozione dei sigilli con dichiarazione inserita nel processo verbale di apposizione o con ricorso al giudice di pace. (88) (90) 155 179 Il giudice fissa con decreto un'udienza per la comparizione delle parti…
Art. 4
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art85 · fonte su Normattiva