Art. 85 fallimento — Apposizione dei sigilli da parte del giudice di pace
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Anche prima di ricevere la richiesta prevista dal secondo comma dell'articolo precedente, il pretore che abbia certa notizia della dichiarazione di fallimento, puo' procedere all'apposizione dei sigilli nei luoghi compresi nella sua giurisdizione.
Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 21 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva