Art. 8Impegno solenne

Per poter esercitare la professione, l'avvocato assume dinanzi al consiglio dell'ordine in pubblica seduta l'impegno di osservare i relativi doveri, secondo la formula: «Consapevole della dignita' della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealta', onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento».

Testo vigente dal 18 gennaio 2013, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:legge:2012-12-31;247~art8 · fonte su Normattiva