Art. 8 — Impegno solenne
Per poter esercitare la professione, l'avvocato assume dinanzi al consiglio dell'ordine in pubblica seduta l'impegno di osservare i relativi doveri, secondo la formula: «Consapevole della dignita' della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealta', onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento».
Testo vigente dal 18 gennaio 2013, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva